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Il Protocollo “Meteo Beccaccia”
Con D.d.u.o. n. 9133 del 5 luglio 2021 è stata approvato il protocollo “Meteo Beccaccia” in attuazione del «Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi» di Ispra, contenente criteri, tempi e le modalità d’intervento per la sospensione del prelievo venatorio alla specie Beccaccia in caso di eventi definiti “Ondate di gelo”, al fine di salvaguardia dei contingenti locali.
Il protocollo tecnico per la redazione del Meteo Beccaccia definisce in maniera vincolante per i mesi di dicembre e gennaio l’eventuale sospensione del prelievo venatorio della specie Beccaccia all’interno del territorio di competenza di Regione Lombardia, escluso quello della Provincia di Sondrio.
Il Meteo Beccaccia nel corso dell’inverno 2024-25 è prodotto da ERSAF con cadenza settimanale dal 1° dicembre 2024 al 20 gennaio 2025 e pubblicato entro le ore 9.30 di ogni martedì di ogni settimana compresa nel periodo di applicazione, ed ha validità per i successivi 6 giorni consecutivi a partire da mercoledì (primo giorno utile di caccia) fino al lunedì successivo all’emissione.
Il bollettino definisce in maniera vincolante dal 1°dicembre al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 20 gennaio (lungo i corsi d’acqua e solo negli ATC) il divieto/non divieto di svolgere l’attività venatoria alla Beccaccia, in ciascuna delle 11 Provincie nel periodo di validità temporale indicato.
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Di seguito si elencano i riferimenti normativi, disponibili, cliccando sulle parti in grassetto.
Riferimenti Normativi
– D.d.u.o. 5 luglio 2021 – n. 9133 Approvazione del protocollo «Meteo beccaccia» in attuazione del Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi» di Ispra.
– D.g.r. 15 luglio 2024 n. 2774 – Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025.
- D.g.r. 16 luglio 2024 n. 10808 – Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2024/2025. Riduzione, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004 del prelievo di alcune specie di avifauna.