È stato approvato, con decreto n. 397 del 24-04-2025, il nuovo Regolamento per la raccolta di specie vegetali spontanee nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio – settore lombardo
Riassumiamo qui i contenuti salienti del regolamento, invitando gli interessati a leggerlo con attenzione così da non incorrere in comportamenti dannosi per il patrimonio vegetale oltre che suscettibili di sanzione. Il regolamento prevede infatti la proibizione della raccolta o del danneggiamento delle specie vegetali o di loro parti e inserisce un elenco di specie particolarmente protette.
Ai residenti nei Comuni del settore lombardo del Parco, in virtù degli usi civici, consuetudini e attività tradizionali delle collettività locali, all’interno del settore di Parco ricadente nella propria provincia di residenza è consentita la raccolta giornaliera di:
- fiori di Taneda (Achillea moschata) e di Timo (Thymus pulegioides): 400 grammi;
- Lichene islandico (Cetraria islandica): 100 g;
- frutti di Ginepro (Juniperus communis) e di Mirtilli (neri e rossi: Vaccinium): 1 kg;
- Funghi epigei: 3 kg.
Per rispettare e preservare le attività tradizionali e gli usi e costumi del territorio solo ed esclusivamente per le 8 settimane antecedenti la Pasqua di ogni anno, è possibile la raccolta di: Erica, Licheni e Muschio.
È invece possibile la raccolta senza quantitativi massimi giornalieri di Assenzio (Artemisia absintium), Spinacio selvatico (Blitum bonus-henricus), Piantagine (Plantago sp.) Rosa canina (Rosa canina), Rabarbaro alpino (Rumex alpinus), Sambuco (Sambucus nigra), Silene (Silene vulgaris), Tarassaco (Taraxacum officinale aggr.) e Ortica (Urtica dioica).
Per la raccolta è proibito l’impiego di qualsiasi tipo di strumento.
Clicca qui per scaricare il regolamento e il relativo decreto di approvazione