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Normativa nitrati
La Direttiva Nitrati (91/676/CEE) è il riferimento normativo a livello comunitario per la protezione delle acque e del suolo dall’inquinamento causato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
La legislazione nazionale con il DM 19 aprile 1999 (Codice di Buona Pratica Agricola – CBPA), il D.Lgs. 152/2006 e il DM 25 febbraio 2016 ha dettato regole comuni alle Regioni per il recepimento della Direttiva Nitrati. In base alla normativa nazionale, alle Regioni è demandato il compito di designare le Zone Vulnerabili da Nitrati – ZVN (DGR VIII/3297/2006) e redigere i relativi Programmi d’Azione (DGR di Regione Lombardia XI/3001/2020 per le Zone Vulnerabili ai Nitrati e le Linee Guida per le Zone non Vulnerabili ai Nitrati XI/2893/2020).
Con la riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC), il rispetto delle norme obbligatorie derivanti dall’applicazione della Direttiva Nitrati rientra nel quadro delle misure della Condizionalità. Un importante strumento a disposizione delle Regioni per sostenere gli agricoltori, nel rispetto dei nuovi obblighi derivanti dall’applicazione della Direttiva Nitrati, è il PSR che definisce le linee operative di intervento che le Regioni intendono attuare sul proprio territorio a sostegno di un sistema agricolo sostenibile, competitivo e multifunzionale.
EUROPA
La Direttiva Nitrati
La Direttiva Nitrati (91/676/CEE) promuove la razionalizzazione dell’uso in agricoltura degli effluenti di allevamento e assimilati prevedendo che tali fertilizzanti distribuiti non eccedano i fabbisogni delle colture. Gli Stati membri hanno l’obbligo di:
individuare le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), zone caratterizzate da acque già contaminate o che potrebbero diventare tali in assenza di interventi adeguati. In queste zone le misure devono garantire che, per ciascuna azienda agrozootecnica, il quantitativo medio di effluente zootecnico distribuito sul terreno all’anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non superi un apporto pari a 170 kg di azoto per ettaro;
definire e applicare nelle ZVN appositi Programmi d’Azione che regolamentino l’utilizzazione agronomica degli effluenti d’allevamento e l’impiego dei fertilizzanti minerali e organici contenenti azoto.
Gli Stati Membri possono sottoporre alla Commissione Europea una richiesta di deroga nelle ZVN al limite massimo di 170 kg/ha/anno di azoto da effluenti zootecnici. Tale richiesta deve essere supportata da circostanziate informazioni agro-zootecniche e ambientali derivanti dai dati di monitoraggio pregressi e attuali, che dimostrino come l’elevazione dei quantitativi di azoto (in genere fino a 250 kg/ha/anno) non comprometta lo stato qualitativo delle acque sotterranee e superficiali. La concessione della deroga consente alle aziende agricole che vi accedono di distribuire quantitativi maggiori di 170 kg di azoto/ha/anno di azoto da effluenti sulla totalità o parte dei propri terreni. Per poter avvalersi della deroga, ciascuna azienda deve dimostrare di attuare i riparti colturali, le pratiche agronomiche e le prescrizioni strutturali richieste e garantire, di concerto con la Regione Lombardia, un adeguato piano di monitoraggio dei quantitativi di azoto nei suoli aziendali soggetti a deroga. Alcuni stati e regioni del Nord e Centro Europa hanno ottenuto la deroga.
LEGISLAZIONE NAZIONALE
Il DM 19 aprile 1999, che adotta il Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA), formula una serie di prescrizioni per ridurre l’impatto ambientale dell’attività agricola, attraverso una più attenta gestione del bilancio dell’azoto/pratiche agricole. Le prescrizioni indicate sono obbligatorie nelle ZVN e fanno parte delle misure contenute nei Programmi di Azione. Al di fuori delle ZVN, tali misure sono applicabili a discrezione degli agricoltori. Le Regioni, qualora lo ritengano opportuno, possono integrare il CBPA in relazione a esigenze locali.
Il CBPA prevede indicazioni sull’uso dei fertilizzanti in particolari condizioni dei terreni, o in determinati periodi dell’anno, sulla gestione dell’uso del terreno e il mantenimento della copertura vegetale, sulle lavorazioni, la struttura e le sistemazioni del terreno, sulla gestione degli allevamenti e delle relative strutture, sul controllo e il trattamento degli effluenti di origine zootecnica.
Il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e il successivo D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 costituiscono il riferimento in materia di tutela ambientale. In particolare, due sono gli articoli strettamente correlati alla problematica nitrati: il 92 e il 112.
L’articolo 92 stabilisce i criteri di individuazione delle ZVN, i criteri per la stesura dei Programmi d’Azione da parte delle Regioni, tenute anche predisporre e attuare interventi di formazione e informazione degli agricoltori sui Programmi stessi e sul CBPA.
L’articolo 112 disciplina i criteri generali relativi all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dettagliata dal DM 7 aprile 2006, aggiornato dal vigente DM 25 febbraio 2016 e relativi Allegati “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento” del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF).
Il Decreto Ministeriale detta gli indirizzi tecnici riguardanti l’intero ciclo di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: produzione, raccolta, stoccaggio, fermentazione e maturazione, trasporto e distribuzione, sia nelle zone vulnerabili, sia in quelle non vulnerabili. Il decreto prevede norme specifiche sull’uso dell’azoto che riguardano in particolare le modalità di somministrazione (periodo, dosi) e le relative restrizioni territoriali (es. distanza dai corsi d’acqua) e temporali (es. divieti di spandimenti invernali). Il DM contiene le norme sull’utilizzazione agronomica del digestato, prodotto dagli impianti di digestione anaerobica e include infine in un’apposita sezione i criteri e norme tecniche per la predisposizione dei Programmi di Azione.
Le principali novità introdotte dal nuovo decreto riguardano in sintesi:
la possibilità di utilizzare agronomicamente il digestato frutto della digestione anaerobica degli effluenti di allevamento e di una serie di materie tra cui scarti vegetali ed alcuni scarti dell’agroindustria;
bipartizione del digestato in agrozootecnico ed agroindustriale;
possibilità per le regioni di definire periodi di distribuzione degli effluenti, al di fuori del periodo continuativo di 62 giorni di divieto (1° dicembre – 31 gennaio), in funzione delle specifiche condizioni meteo-climatiche;
zione di una graduale limitazione all’uso di colture no-food alternative all’utilizzazione agricola dei terreni coltivati;
calcolo del bilancio dell’azoto considerando l’effettivo fabbisogno delle colture.
