Sezione indicata dal d.lgs 33/2013 per la quale non si prevedono specifici adempimenti per ERSAF.

Sono tenute a pubblicare le informazioni ambientali le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 195/2005. Si tratta, in particolare, delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, delle aziende autonome speciali, degli enti pubblici e dei concessionari di pubblici servizi, nonché di ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali   o   eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico.

Per “informazione ambientale” si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell’ambiente, (quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi);

2) i fattori che incidono o possono incidere sui suddetti elementi dell’ambiente;

3) le misure e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi e dai fattori dell’ambiente sopra citati.

SIN (Sito di Interesse Nazionale) Brescia – Caffaro

https://bresciacaffaro.it/

Ultimo aggiornamento il 19.12.2025